Art. 3.

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché le procedure di controllo, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva ovvero, mediante l'intervento delle aziende sanitarie locali, in funzione del rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, prevedendo in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.
      2. Le detrazioni di cui alla presente legge sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o dei quali è stato richiesto l'accatastamento e risulta pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

 

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